Sottrazione di bancomat e responsabilità della banca

Responsabilità della banca e del cliente per l'indebito utilizzo del bancomat

La Corte di Cassazione, con sent. 19 gennaio 2016, n° 806, esamina l'ipotesi di utilizzo da parte di estranei di una scheda bancomat sottratta mediante la manomissione del relativo sportello, con consistenti prelievi sul conto del cliente.

La Suprema Corte rileva che, per negare il rimborso deve essere valutato "se il comportamento della banca sia in ordine al riscontrato difetto di manutenzione e custodia, sia in ordine alla condotta accertata del responsabile presente nella sede della medesima, sia in ordine al prelievo largamente eccedente il plafond giornaliero possano integrare il difetto di diligenza e art. 1176 c.c., comma 2, anche a fronte del comportamento non osservante dell'obbligo contrattuale di non favorire la lettura del PIN e di provvedere al blocco immediato."

In definitiva, pur in presenza di una condotta negligente del cliente, va verificato se la banca abbia utilizzato la diligenza qualificata richiesta ad un operatore professionale.


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