Revocatoria fallimentare e termini d'uso

La Cassazione è intervenuta per chiarire cosa debba intendersi per termini d'uso quale modalità con cui sia possibile escludere dalla revocatoria fallimentare i pagamenti avvenuti nei sei mesi anteriori al fallimento.

Una parte della dottrina aveva sostenuto che gli usi a cui fare riferimento dovessero essere quelli della prassi commerciale nel settore.

La Suprema Corte ha invece affermato che "Il riferimento della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione". (Cass. civ., sez. I, 7.12.2016, n° 25.162).

Il Giudice di legittimità "dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento" ha pertanto dichiarato la revocabilità dei pagamenti che, originariamente eseguiti a mezzo bonifico bancario, a seguito dell'esposizione debitoria dell'acquirente erano avvenuti con assegni o per contanti.


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