Reati tributari

A seguito dell'innalzamento di pena disposto dalla riforma dell'art. 10 del d.lgs. 74/2000 operata con d.lgs. 158/2015, l'Autorità giudiziaria ha ora la possibilità di intercettare conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre comunicazioni che siano legate all'occultamento ed alla distruzione di documenti contabili.

Tale facoltà è consentita solo per i fatti di reato commessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (22.10.2015).

Viene, inoltre, introdotta una nuova causa di non punibilità nell'ipotesi di reati tributari privi del requisito della fraudolenza e ove si proceda all'integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Infine, non danno luogo a dichiarazione infedele le valutazioni diverse da quelle corrette in misura inferiore al 10%,, dovendo comunque essere superate le soglie di punibilità.


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