Notifiche
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 7.10.2015, n° 20.072) "la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ... (omissis).
La notifica a mezzo pec può quindi dirsi correttamente eseguita per il notificante con la generazione della ricevuta di accettazione e perfezionata, per il destinatario, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna nella sua casella di posta elettronica.
Qualora il mittente non depositi telematicamente l'atto notificato a mezzo pec, ma ne depositi una copia cartacea, dovrà attestare la conformità del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ai documenti informatici da cui sono tratti.