Notifica sanabile se indirizzata all'avvocato cancellato dall'albo

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 13.2.2017, n° 3.702/17, si sono pronunciate sulla validità della notifica dell'atto di appello indirizzata al legale della controparte cancellatosi dall'albo (tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'atto d'appello) e sull'efficacia di tale notifica ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello.

Dato atto che vi erano tre orientamenti sul caso (inesistenza, nullità, validità della notificazione), e che il caso non è regolato espressamente dal codice di procedura civile, la Suprema Corte ha affermato che la decisione di considerare nulla (e sanabile) la notifica “tutela pienamente la parte appellata rappresentata dal procuratore poi cancellatosi dall'albo ed è coerente con il disposto dell'art. 330, comma 1, c.p.c. (N.d.R.: Luogo di notificazione della impugnazione) (omissis)”.

La tesi della nullità, secondo la Corte, è altresì coerente con l'art. 11 della l. 53/1994 (relativa alla facoltà degli avvocati di notificare in proprio), secondo il quale le notificazioni sono nulle se mancano, tra l'altro, i requisiti soggettivi di cui all'art. 330, c. 1, c.p.c., e dell'art. 4, c. 2, l. 53/94 secondo la quale l'iscrizione all'albo deve essere attuale.

La Cassazione giunge alla conclusione che tale notifica costituisca “una nullità sanabile ex tunc grazie alla spontanea costituzione, nel giudizio d'appello, dell'altra parte, o sanabile mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. ma non anche suscettibile di applicazione dell'art. 157 ult. co. c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa”.

Tale conclusione viene giustificata anche con la necessità di evitare un possibile uso strumentale della cancellazione, mentre il notificante ha comunque sempre l'onere di verificare l'attualità sia del domicilio professionale dell'avvocato cui è indirizzata la notifica sia della sua iscrizione all'albo.

Corollario di una tale impostazione, e sulla base di una lettura costituzionalmente conforme delle cause di interruzione del processo, la sentenza afferma che in esse va ricompresa anche la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo; ciò comporta, come per gli altri casi elencati dall'art. 301, c. 1, c.p.c., ed in forza del combinato disposto dell'art. 328 c.p.c., l'interruzione del termine breve per l'impugnazione.

E quindi “la notifica nulla non pregiudica il notificante, perché fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del procuratore cancellatosi dall'albo il termine di impugnazione non riprende a decorrere.”


Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento.

Per saperne di piĆ¹ x