Intimazione di sfratto dal proprietario di uno dei due terreni locati con unico contratto

Il Giudice, respingendo la prospettazione che si trattasse di ipotesi regolata dalle norme sulla comunione e che vi dovesse essere la volontà concorde dei locatori per intimare validamente la finita locazione, ha fatto applicazione del principio dettato dalla Corte di Cassazione in un caso analogo, secondo cui “Nell'ipotesi di successione di più soggetti nella proprietà di parti autonome e distinte della cosa locata il contratto di locazione si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono i soggetti, i quali pertanto a seguito dell'acquisto assumono, ciascuno per la parte di propria competenza la veste di locatori ai sensi degli articoli 1599 e 1602 cod. civ., con la conseguenza che ove alcuno di essi, alla scadenza del contratto promuova azione di rilascio della cosa locata, egli opera limitatamente alla porzione acquistata allo scopo di far valere un diritto autonomo e indipendente da quello degli altri locatori, sicché nei loro confronti non vi è necessità di integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando in contrario il carattere di indivisibilità della prestazione derivante dall'unitaria funzione assegnata dalle parti all'originario contratto, poiché, con la scadenza di questo, l'indicata funzione deve ritenersi comunque cessata.” (Cass. civ., 15.5.2013, n° 11.760, e previamente Cass. Civ. III 1996\10654)


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