E' punibile l'imprenditore che, in una situazione di crisi finanziaria, “sceglie” di pagare gli stipendi dei dipendenti, anziché versare le imposte?
Sulla base di una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. III, Sent. 12.2.2018, n° 6.737) potrebbe non essere punito per il mancato pagamento di ritenute o di imposte l'imprenditore che, a causa della mancanza di liquidità, “scelga” di pagare, prima del fisco, i dipendenti, al fine di assicurare la continuità aziendale e di garantire il sostentamento dei lavoratori e delle loro famiglie.
La difesa aveva sostenuto l'incostituzionalità della norma (art. 10 bis, D.Lgs. 74/2000) che punisce l'imprenditore che omette il versamento delle ritenute fiscali, a causa di una crisi finanziaria e per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, pure tutelati dalla Costituzione, con particolare riferimento al diritto al lavoro e alla conseguente retribuzione.
In una tale situazione, infatti, potrebbe non sussistere l'elemento soggettivo del reato (il dolo), il quale deve sempre essere accertato ai fini della condanna. Pur essendo sufficiente ad integrare il reato in questione il solo dolo generico (Cass., SS.UU., Sent. 37425/2013), "quest'ultimo, tuttavia, proprio in quanto dolo non può essere scisso dalla consapevolezza dell'illiceità della condotta che viene investita dalla volontà." (Cass. pen. 6737/2018, cit.).
La Corte di cassazione non compie tuttavia l'ultimo passo, assolvendo l'imprenditore, ma manda alla Corte d'appello affinché verifichi (data per accertata la presenza dell'elemento oggettivo) se sia presente l'elemento soggettivo.
Sarà quindi la Corte d'appello che dovrà verificare se "la convinzione che i dipendenti necessitassero l'immediata corresponsione (non di somme di denaro di per sè, bensì) di "mezzi di sostentamento necessari" per loro e per le loro famiglie, (... omissis) realmente fosse stata propria della imputata e (... omissis) realmente l'avesse indotta a pagarli a costo di omettere il versamento delle ritenute," in quanto assumendo come vera tale convinzione si escluderebbe il dolo del reato in questione.